STATUTO dell’ Associazione di Promozione Sociale

(approvato dall’Assemblea dei Soci in data _9_gennaio 2016)

 

Art. 1 – Costituzione – Denominazione – Durata

  1. 1. E’ costituita in data 28/06/2011 un’Associazione di Associazioni, laica, democratica, apartitica, aconfessionale, antitotalitaria, antisessista, antifascista e antirazzista, senza fini di lucro, denominata “COORDINAMENTO CAMPANIA RAINBOW”, avente sede legale in Napoli in Vico San Geronimo n. 18.
  1. 2. L’Associazione di promozione sociale “COORDINAMENTO CAMPANIA RAINBOW” è un raggruppamento di Associazioni senza fini di lucro regolarmente costituite, di gruppi e collettivi e di enti morali che operano  nel campo della promozione e della tutela dei diritti delle persone gay, lesbiche, transessuali, transgender, queer, intersessuali, asessuati e etero-differenti (LGBT*), al fine di rivendicare il riconoscimento e il pieno godimento dei loro diritti civili; di dare loro visibilità sul piano politico e culturale promuovendone l’affermazione di identità e diffusione dei valori.

 

  1. 3. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e finalità

  1. 1. Il Coordinamento Campania Rainbow si propone il raggiungimento dei seguenti scopi:

a)      Riunire e coordinare tutte le forze associative no profit e senza fini di lucro che siano regolarmente costituite, esistenti e operanti nel territorio della Regione Campania, nonché i gruppi, i collettivi e gli Enti morali, che condividono gli scopi e le norme statutarie del COORDINAMENTO CAMPANIA RAINBOW;

b)      Operare nella propria realtà come soggetto sociale e politico in maniera chiara ed autorevole, combattendo ogni forma di pregiudizio e discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e su ogni altra condizione personale e sociale, affermando la libertà dalle costrizioni imposte da una subcultura dominante e omologante; porsi come strumento credibile di difesa di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, transgender, queer e intersessuali, in grado d’intervenire con ogni mezzo lecito su tutto quanto riguardi e determini le loro condizioni di vita;

c)       Impegnarsi pubblicamente per l’eliminazione di ogni forma di violenza di genere, fisica e psicologica;

d)     Impegnarsi per il riconoscimento, presso tutte le istituzioni della Repubblica, dei diritti di tutte le coppie, indipendentemente dal sesso dei partner, sì da promuovere: la difesa e l’attuazione dei principi democratici e antifascisti di pari dignità ed uguaglianza richiamati nella Costituzione della Repubblica; l’applicazione delle Convenzioni dei diritti dell’uomo e delle Direttive europee in tema di diritti civili, affinché anche alle persone gay, lesbiche, transessuali e transgender sia consentito di sposarsi civilmente, adottare bambini, assumersi la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli del partner, riconoscendo, al contempo, il diritto di tutti e tutte ad un trattamento non discriminatorio sui luoghi di lavoro, nella scuola, nella famiglia e nell’accesso ai servizi sanitari allo scopo di contrastare gli episodi di mobbing e bullismo che possono verificarsi in tali contesti. Difendere il diritto di Asilo delle persone LGBT*QI provenienti da quei Paesi dove sussistono regimi e leggi fortemente restrittive e punitive nei confronti delle persone LGBT*QI;

e)      Diffondere ovunque visibilità, Socialità e solidarietà tra le Associazioni di difesa e promozione dei diritti sociali e civili, al fine di esprimerne i valori collettivi, in ogni luogo ove essi siano negati o non previsti, lanciando un’offensiva culturale contro ignoranza, omofobia, transfobia, eterosessualità obbligatoria, sessismo, machismo e xenofobia;

f)       Connettere le rivendicazioni proprie della collettività espressa dall’acronimo LGBT* alle rivendicazioni di altri soggetti in lotta per l’emancipazione, attraverso il dialogo e la cooperazione con i gruppi giovanili strutturati e non strutturati e con i movimenti femministi, antirazzisti e di difesa dei diritti degli immigrati, perché si determini un cambiamento dell’iniquo patto sociale e sessuale;

g)      Sviluppare i rapporti con le altre realtà LGBT* a livello nazionale, europeo ed internazionale;

h)      Instaurare rapporti di confronto e collaborazione con gli organismi istituzionali di livello locale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale;

  1. 2. Il Coordinamento Campania Rainbow, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà:
  1. impegnarsi nell’organizzazione dei PRIDE (GayPride) regionali, supportare i pride nazionali, metropolitani, provinciali e cittadini e organizzare altre manifestazioni di carattere regionali attraverso le sue diramazioni locali e i suoi coordinamenti locali;
  2. rappresentare i soci componenti nei tavoli istituzionali, nelle Commissioni e nelle Consulte dove sono discusse le politiche in difesa dei diritti delle persone LGBT* e nei luoghi di elaborazione politica sulle Pari Opportunità;
  3. dialogare con le Istituzioni, le associazioni, i sindacati, i partiti e tutti gli enti pubblici e privati della Regione Campania;
  4. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune per la realizzazione dei propri scopi associativi.

Art. 3 – Organi Sociali.

  1. 1. Sono organi elettivi del Coordinamento Campania Rainbow:

a)      L’Assemblea regionale dei soci;

b)      L’Assemblea consultiva;

c)      Il Consiglio Direttivo;

d)     Il/la Presidente;

e)      Il Tesoriere;

f)       Il Revisore dei Conti;

g)      I Coordinatori provinciali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

h)      Il Coordinatore metropolitano di Napoli.

  1. 2. Il A garanzia dell’autonomia del “Coordinamento Campania Rainbow”, che all’articolo 1 del presente Statuto si definisce tra l’altro un’Associazione apartitica, è stabilita l’incompatibilità tra incarichi elettivi nel Coordinamento e incarichi politici, sia a livello locale che nazionale, dalle candidature elettorali ai ruoli di responsabilità politica nei partiti e nei sindacati.
    1. 3. È altresì stabilita l’incompatibilità tra incarichi elettivi nel Coordinamento e incarichi elettivi in altre Associazioni LGBT* non affiliate al Coordinamento Campania Rainbow, a garanzia dell’esercizio delle funzioni, libere da ogni possibile conflitto di interesse e di appartenenza.
  2. 4. Le cariche hanno la durata biennale salvo il disposto dell’art. 16, comma 2 del presente Statuto.

Art. 4 – Categorie di Soci

I Soci del Coordinamento Campania Rainbow si distinguono nelle seguenti categorie:

  1. 1. Effettivi : Associazioni aventi sede legale od operativa in Campania che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo in data 28/06/2011 ovvero Arcigay Antino di Napoli (Napoli), Arcigay Marcella di Folco di Salerno (Salerno e Avellino), Arcilesbica Le Maree di Napoli (Napoli), ATN Associazione Trans Napoli (Napoli), Maschile Plurale (Napoli), Famiglie Arcobaleno (Napoli e Avellino) a queste sono aggiunte le seguenti associazioni, collettivi e gruppi LGBT* operanti in regione Campania: Arcigay Vesuvio Rainbow (Napoli), Caos Caserta (Caserta), Rain associazione LGBT* casertana (Caserta), I’m gay any problem? (Napoli), a.s.d. Pochos 2012-Gaycs (Napoli), Wand Benevento (Benevento), Omondo (Napoli), Fondazione GIC (Napoli), NPS (Napoli e Salerno), Certi Diritti (Napoli).
  2. 2. Sostenitori : Associazioni, gruppi informali, circoli e collettivi, politici e sindacali, nonché i singoli individui, e tutti i tipi di Enti purché organizzati in forma autogestita e democratica, la cui qualifica, a seguito di espressa richiesta, è approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Modalità di adesione

  1. 1. Possono presentare richiesta di adesione al Coordinamento Campania Rainbow, con la qualifica di Socio effettivi, tutte le Associazioni di cui alle fattispecie citate nell’articolo 1.2 del presente statuto e che siano operanti da almeno 12 (dodici) mesi.
  2. 2. Possono presentare richiesta di adesione al Coordinamento Campania Rainbow, con la qualifica di Socio sostenitore, le Associazioni, i gruppi informali, i circoli e collettivi politici e sindacali, i singoli individui, e tutti i tipi di Enti purché organizzati in forma autogestita e democratica, che abbiamo interesse a sostenere le attività del Coordinamento.
  3. 3. Le domande di adesione, accompagnate dalle sottoscrizioni dello Statuto e del Documento Politico del Coordinamento Campania Rainbow, devono pervenire per iscritto, complete dei riferimenti anagrafici del Rappresentante Legale, o del referente per il gruppo/collettivo al Consiglio Direttivo che delibererà se ammettere l’Associazione/gruppo/collettivo richiedente.
  4. 4. Ogni Associazione mantiene la propria autonomia di gestione e il diritto di iniziativa, nel proprio nome e nell’ambito di sua competenza, purché le attività e le iniziative non contrastino con i contenuti dello Statuto, del Regolamento e del Documento Politico sottoscritto all’atto della adesione.

Art. 6 – Doveri dei Soci

Tutti i Soci, quale che sia la loro categoria di appartenenza, hanno il dovere di :

a)      Rispettare le norme statutarie e le disposizioni degli organi direttivi del Coordinamento Campania Rainbow;

b)      Non contrastare l’attività e le iniziative associative, e di comportarsi correttamente nei confronti del Coordinamento e verso i singoli Soci indistintamente dalla categoria di appartenenza;

c)      Concordare iniziative, interventi pubblici, azioni dimostrative e mediatiche a nome o adoperando i logo e i simboli del Coordinamento Campania Rainbow con il Coordinatore provinciale/metropolitano e con il Presidente;

Art.7 – Diritti dei Soci

Tutti i Soci, quale che sia la loro categoria di appartenenza, hanno il diritto di:

a)      Frequentare i locali della sede del Coordinamento Campania Rainbow;

b)      Partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dal Coordinamento;

c)      Partecipare alle assemblee regionali, locali e consultive;

Art. 8 – Perdita di qualità di Soci

La qualità di Socio del Coordinamento Campania Rainbow si perde:

a)      Per recesso, che deve essere comunicato entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno;

b)      Per espulsione, in violazione di quanto previsto all’articolo 6 lettere a,b,c,e, del presente statuto, l’espulsione avviene, su parare positivo del Consiglio Direttivo e con il voto favorevole dei 3/4 delle Associazioni/gruppi e collettivi componenti l’Assemblea regionale dei soci.

Art. 9 – Assemblea regionale dei Soci

  1. 1. L’Assemblea regionale dei Soci è costituita da massimo due delegati per ciascun Socio effettivi.
  2. 2. Possono partecipare all’Assemblea regionale dei Soci, oltre ai soci coordinatori, i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei conti. Possono assistere, senza diritto di voto, all’Assemblea ordinaria dei Soci su invito del/la Presidente o di almeno due componenti del Consiglio Direttivo gli eventuali osservatori di aspiranti Soci effettivi del Coordinamento. Altri soggetti esterni al coordinamento possono partecipare all’assemblea dei soci, su invito del consiglio direttivo, ma sempre senza diritto di voto.
  3. 3. L’Assemblea è convocata con un preavviso di almeno 14 (quattordici) giorni dal Presidente, dal Tesoriere o da almeno due componenti del Consiglio Direttivo. Se lo richiedono almeno un terzo dei Soci. Alla convocazione si dovrà provvedere per via telematica ed essa dovrà contenere:

a)      l’indicazione del luogo dove sarà tenuta l’Assemblea;

b)      l’indicazione dell’ora della prima e della seconda convocazione;

c)      l’ordine del giorno dell’Assemblea.

  1. 4. L’Assemblea regionale è validamente costituita, in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci Coordinatori e Partecipanti intervenuti. Essa delibera con il voto della maggioranza dei presenti. I voti astenuti abbassano il quorum necessario all’approvazione/respingimento delle delibere.
    1. 5. Il Presidente o, in sua assenza, il Tesoriere hanno poteri di direzione dell’adunanza. Delle riunioni dell’Assemblea regionale dei Soci deve essere redatto processo verbale, a cura di un Segretario nominato dal Presidente.
    2. 6. L’Assemblea regionale dei soci elegge il Presidente/la Presidente, il Tesoriere e il Revisore dei conti e ratifica le nomine dei coordinatori provinciali e del coordinatore metropolitano (art.14) attraverso un regolamento assembleare proposto dal Consiglio Direttivo in carica e a voto dell’Assemblea regionale dei soci.
    3. 7. L’Assemblea regionale dei Soci si riunisce obbligatoriamente allo scopo di discutere e approvare il programma annuale dell’attività, progetti ed eventi di grande rilevanza come il Pride regionali, esaminare ed approvare il rendiconto economico e finanziario, eleggere o sostituire gli organi sociali secondo quanto stabilito dal presente Statuto, deliberare su provvedimenti di decadenza e sfiducia nei confronti di Presidente, Tesoriere e Consiglieri, deliberare  su provvedimenti di espulsione dei Soci e dei rappresentanti di organi sociali, e per pronunciarsi in via definitiva su delibere che vedono in contrasto il/la Presidente o Tesoriere e il Consiglio Direttivo.
    4. 8. L’Assemblea regionale dei soci inoltre delibera su:

a)      gli acquisti di beni immobili;

b)      la determinazione dei contributi straordinari a carico dei Soci coordinatori;

c)      le modifiche dello Statuto;

d)     ratifica le adesione dei nuovi soci coordinatori e dei nuovi soci sostenitori;

e)      approva il bilancio consultivo e il bilancio preventivo;

f)       ratifica la nomina dei coordinatori provinciali e del coordinatore metropolitano;

g)      lo scioglimento dell’Associazione

Art. 10 – Assemblea Consultiva

  1. 1. L’Assemblea Consultiva è convocata con un preavviso di almeno 14 (quattordici) giorni dal Presidente, dal Tesoriere, o da almeno due componenti del Consiglio Direttivo. La sua convocazione può essere stabilita dal Presidente su richiesta di due terzi dei Soci Coordinatori 2.
  2. 2. L’Assemblea Consultiva può essere convocata su scala provinciale/metropolitana anche dal coordinatore provinciale o da 1/3 dei soci effettivi della provincia o dell’area metropolitana.
  3. 3. All’Assemblea Consultiva è composta dai soci effettivi e dai soci sostenitori e viene convocata per la gestione dei grandi eventi o in merito a importanti decisioni politiche. Quanto deciso dall’Assemblea Consultiva, sia su base regionale che su base provicinale/metropolitana, rappresenta un parere importante, ma non vincolate, nella elaborazione decisionale del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea regionale dei soci.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

  1. 1. Il Consiglio  Direttivo ha durata biennale, esso è composto come segue:

a)      dal/la Presidente;

b)      il/la Tesoriere;

c)      dai coordinatori provinciali;

d)     dal coordinatore metropolitano.

  1. 2. Può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti.
  2. 3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, del Tesoriere o di almeno due coordinatori provinciali/metropolitano. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo nei casi espressamente indicati nel presente Statuto.
  3. 4. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Esso procede insieme con il Tesoriere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi ed alla sua presentazione all’Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; stabilisce la quota associativa minima annuale a carico dei Soci coordinatori e sostenitori, compila inoltre eventuali Regolamenti per il funzionamento del Coordinamento, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Soci dopo l’approvazione dell’Assemblea regionale dei Soci. Elabora le linee guida ed il programma annuale delle iniziative da sottoporre all’Assemblea regionale dei Soci, sulla base delle richieste e delle proposte  pervenute. Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi delle prestazioni di un legale e di un commercialista, ogni volta lo ritenga opportuno.
  4. 5. Il Consiglio accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati secondo le modalità richiamate dall’art. 5 del presente Statuto.
  5. 6. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere allargate, su richiesta del/la Presidente o di almeno due coordinatori, e dietro approvazione della maggioranza semplice dei presenti, a soggetti esterni al Coordinamento Campania Rainbow, quali rappresentanti di altre Associazioni, professionisti operanti nel settore dei diritti civili, rappresentanti delle amministrazioni locali e/o delle Istituzioni.
  6. 7. Il componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive può essere dichiarato decaduto. Il consigliere perde inoltre la carica per dimissioni, o per espulsione, come da art.8/b.
  7. 8. Il Consiglio Direttivo delibera in merito al Conflitto di Interessi come da Art. 17 presente Statuto.

 

Art. 12 – Il/La Presidente

  1. 1. Il/La Presidente è eletto/a dall’Assemblea regionale dei Soci nella sua prima seduta utile e rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi,in giudizio ed in tutte le iniziative, gli eventi e i tavoli istituzionali a cui il Coordinamento aderisce. Il/la Presidente è responsabile della Politica e della Strategia di sviluppo del Coordinamento come sintesi delle proposte del Consiglio Direttivo e degli altri Soci e in quanto tale dev’essere tempestivamente informato/a di tutte le iniziative dei Soci che intendano coinvolgere il Coordinamento stesso.
  2. 2. La sua carica ha durata biennale. Egli convoca e presiede l’Assemblea regionale dei Soci e tutte le Assemblee consultive regionali, partecipa per invito a tutte le assemblee consultive provinciali/metropolitana e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Ratifica o rinvia motivando, le delibere del Consiglio Direttivo. Il potere di rinvio potrà essere utilizzato una sola volta per ogni delibera e, se il Consiglio Direttivo approva nuovamente la delibera, il Presidente può ratificare o convocare l’Assemblea regionale dei Soci che si esprimerà in via definitiva.
  3. 3. Il/la Presidente perde la sua carica per :

a)      decadenza, alla quale si applicano le stesse disposizioni previsti per i consiglieri all’articolo 12, comma 7;

b)      dimissioni;

c)      sfiducia che va presentata da almeno due consiglieri e deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo e successivamente votata da parte dell’Assemblea regionale dei Soci a maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto.

d)     espulsione, ai sensi dell’articolo 8/b del presente statuto.

  1. 4. In caso si verifichi una delle condizioni previste dall’art. 13, comma 3 il/la Tesoriere convocherà l’Assemblea regionale dei Soci per l’elezione di un/una nuovo/a Presidente.
  2. 5. In caso di decadenza, dimissioni, sfiducia ed espulsione del Presidente e contestualmente del Tesoriere, il Coordinatore più anziano convoca l’Assemblea regionale dei soci come art.9/3 per l’elezione delle nuove cariche sociali.

Art. 13 – Il Tesoriere

  1. 1. Il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea regionale dei Soci, e ha durata biennale. Egli, è responsabile amministrativo-contabile del Coordinamento Campania Rainbow nonché delle politiche di fund raising per le quali può avvalersi di collaboratori interni al Coordinamento Campania Rainbow. Partecipa senza diritto di voto al Consiglio direttivo ma esprime un parere vincolante su tutti gli ordini del giorno che abbiano un impatto sul rendiconto; ha il compito di curare l’incasso dei contributi annuali, erogare i mezzi necessari allo svolgimento delle attività sociali, stabilire la modalità ed i termini di destinazione degli incassi delle quote associative e delle altre attività dell’Associazione, nonché dei compensi professionali e dei rimborsi delle spese autorizzate e sostenute dai componenti del Consiglio Direttivo.
  2. 2. Può convocare ogni qual volta lo ritenga opportuno una riunione del Consiglio Direttivo.
  3. 3. Il Tesoriere, all’atto della sua nomina, riceve dal Consiglio Direttivo pieno accesso alla documentazione contabile, economica, finanziaria e fiscale, l’autorizzazione per l’apertura e la gestione dei rapporti bancari, nonché per porre in essere tutte le iniziative idonee alla ricerca dei fondi. Al fine di porre in essere tali attività, il Tesoriere potrà avvalersi della collaborazione di risorse e mezzi organizzati in tutto il territorio nazionale.
  4. 4. In caso di contrasto tra il Tesoriere e il Consiglio Direttivo circa attività che per la loro entità possono impattare negativamente sull’equilibrio economico finanziario dell’Associazione, il Tesoriere o il Presidente possono convocare l’assemblea dei Soci, che si esprimerà sulla questione in via definitiva.
  5. 5. Il Tesoriere mantiene la rappresentanza legale in caso di assenza del Presidente e ne assume le facenti funzioni per un tempo limitato di massimo 60 giorni entro i quali è necessaria la nomina di un nuovo Presidente dalla Assemblea regionale dei soci, convocata come da art.9/3.
  6. 6. Il Tesoriere perde la sua carica per :

a)      decadenza, alla quale si applicano le stesse disposizioni previsti per gli altri componenti del Consiglio Direttivo;

b)      dimissioni;

c)      sfiducia che va presentata dal Presidente o da almeno due consiglieri e deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo e successivamente votata da parte dell’Assemblea regionale dei Soci a maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto.

d)     espulsione, ai sensi del presente statuto.

In caso si verifichi una delle condizioni previste  art. 13 comma 6, il/la Presidente convocherà l’Assemblea regionale dei Soci per l’elezione di un nuovo Tesoriere.

Art. 14 – Il coordinatore provinciale o metropolitano

  1. I coordinatori provinciali e il coordinatore metropolitano vengono indicati dai soci coordinatori dell’area interessata Art.4 comma 1. In caso di assenza di soci in quella provincia/città metropolitana sarà l’Assemblea regionale dei Soci ad indicare il Coordinatore di riferimento che sarà votato a maggioranza dei soci coordinatori costituenti il Coordinamento. In caso di scelta non univoca su di un unico coordinatore sarà l’Assemblea regionale dei soci ad indicare il referente territoriale. E’ possibile indicare un vicecoordinatore, facente funzioni in assenza del coordinatore titolare. La nomina dei Coordinatori è ratificata o respinta dall’Assemblea regionale dei soci.
  2. Il Coordinatore provinciale, in accordo con il Presidente, ha la rappresentanza operativa e politica del Coordinamento sul proprio territorio.
  3. Il Coordinatore provinciale/metropolitano può convocare le assemblee consultive locali Art.10.
  4. Il Coordinatore provinciale/metropolitano può indicare la sede operativa del Coordinamento nella propria area di interesse.

Art. 15 –Il Revisore dei conti

  1. 1. Il Revisore dei conti verifica l’andamento dell’amministrazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, riferisce all’Assemblea dei Soci con relazioni scritte, riportate nell’apposito registro dei revisori dei conti.

Art. 16 – Risorse economiche

  1. 1. Le entrate del Coordinamento Campania Rainbow sono costituite da:

a)      Quota associativa annua versata dai Soci coordinatori, partecipanti e sostenitori;

b)      Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

c)      Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d)     Contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e)      Eredità, donazioni e legati;

f)       Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e di raccolta fondi gestite direttamente o tramite accordi con privati, da attività commerciali e produttive marginali;

g)      Rendite da beni mobili o immobili;

h)      Entrate derivanti da attività di formazione professionale e da pubblicazioni;

i)        Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’Associazionismo di promozione sociale.

  1. 2. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima per ogni categoria di Socio. I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.
    1. 3. Al Coordinamento è fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Coordinamento stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 17 – Conflitto di interessi

  1. 1. Per “conflitto di interessi” si intende l’esistenza di un interesse privato di un Socio coordinatore, nonché persona fisica nella sua qualità di rappresentante legale, nonché di componente degli organi sociali, che si ponga in contrasto effettivo, attuale o potenziale, con gli interessi e le finalità del Coordinamento Campania Rainbow espressi dall’art. 2 del presente Statuto. Quando si parla di “interesse” non si attribuisce al termine un significato esclusivamente economico, ma deve intendersi ogni vantaggio, di qualunque natura, indebitamente perseguito.
  2. 2. L’interesse privato del Socio persona giuridica e del soggetto persona fisica che operi in qualità di rappresentante legale di una delle Associazioni o delegato della stessa o componente di organo sociale, a prescindere dalla categoria di appartenenza della medesima, può riguardare:

a)      l’interesse immediato del soggetto in questione;

b)      l’interesse di un familiare;

c)      l’interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il soggetto in questione ha un rapporto di impiego o di affari;

d)     l’interesse di enti o persone giuridiche di cui il soggetto in questione ha il controllo o possiede una quota rilevante di partecipazione finanziaria;

e)      l’interesse di terzi, qualora ne derivino vantaggi per il soggetto in questione, con la consapevolezza di costui.

  1. 3. L’aderente, lato sensu, che, anche potenzialmente, abbia un interesse privato, nel senso precisato ai commi precedenti, in conflitto di interesse con il Coordinamento, deve darne notizia tempestivamente o comunque entro cinque giorni dalla conoscenza del proprio status, al Consiglio Direttivo e ha il dovere, nelle more della decisione, di astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni nelle quali sia coinvolto l’interesse di cui è portatore. Il conflitto di interessi può essere sollevato inoltre anche da altri Soci e rappresentanti degli organi sociali che ne siano venuti a conoscenza.
  2. 4. Il Consiglio Direttivo delibera entro otto giorni dalla ricezione della segnalazione e degli allegati, sempre che non vi sia necessità di approfondimenti istruttori. La decisione in ordine all’esistenza del conflitto di interessi viene comunicata immediatamente con atto motivato al soggetto interessato.
  3. 5. Se il Consiglio Direttivo riconosce l’esistenza del conflitto di interessi, il latore del medesimo ha il dovere di astenersi dalla partecipazione a qualunque deliberazione o decisione o atto singolo o collegiale che ne sia toccato.
  4. 6. In caso di mancato adempimento del dovere del soggetto in questione di conformarsi all’indicazione del Consiglio Direttivo, questo potrà richiamarlo formalmente secondo le modalità già previste dall’art. 9; qualora il soggetto reiteri detto comportamento, il Collegio dei Garanti valuterà – in base alla gravità di tale condotta – se espellerlo secondo le modalità già previste dall’art. 9 co. 4.
  5. 7. Laddove il Consiglio Direttivo riconosce l’esistenza del conflitto di interessi, rimette le delibere e gli atti viziati dallo stesso agli organi sociali di competenza affinché – su suo parere in merito – valutino se annullarle o meno.

 

Art. 18 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Nei sessanta giorni successivi alla fine di ogni esercizio, il consiglio direttivo provvederà alla redazione del bilancio consuntivo, da sottoporre entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio all’Assemblea regionale Soci che deciderà con la maggioranza semplice dei presenti. I rendiconti economico-finanziari sono pubblici.

Art. 19 – Logo e Marchio del Coordinamento Campania Rainbow

Il logo e marchio del Coordinamento Campania Rainbow, come di seguito illustrato, è composto da una lettera “C” capovolta a formare un anello di una serratura, i due bracci della C sono uno nei 6 colori rainbow ( braccio destro), l’altro con il blu (pantone 280) della Regione Campania ( braccio sinistro). Sotto la C compare la scritta Coordinamento e a seguire Campania Rainbow dello stesso blu del braccio sinistro della C.

Art. 20 – Scioglimento

  1. 1. Il Coordinamento si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire o per le avvenute dimissioni di almeno 2/3 delle Associazioni con la qualifica di Socio Coordinatore.
    1. 2. Lo scioglimento per le avvenute dimissioni di almeno 2/3 delle Associazioni con la qualifica di Socio Coordinatore avviene de facto. L’Assemblea straordinaria nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio Direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione del Coordinamento. I liquidatori sono tenuti all’obbligo di rendiconto all’Assemblea.
    2. 3. E’ fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell’Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazione senza scopo di lucro, Associazione o istituzione, con finalità analoghe.

Art. 21 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.